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Statuto

ART. 1) E’ costituita l’Associazione denominata “SOCIETA’ ITALIANA DI SCIENZE OFTALMOLOGICHE Ente del Terzo Settore (ETS)”, in breve “S.I.S.O. ETS” d’ora in avanti “Associazione”
ART. 2) L’Associazione ha sede legale in Roma, in Piazzale delle Belle Arti n.3, è costituita a tempo indeterminato e verrà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). 

Essa potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative e sezioni locali. 

La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto. 

ART. 3) L’Associazione non ha fini di lucro. 

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

ART. 4) L'Associazione ispira la propria attività ai principi di libertà associati va ed al metodo della democrazia e della responsabilità. L'Associazione è autonoma ed indipen­dente, e lo sono anche i suoi legali rappresentanti, non ha fini di lucro, non esercita qualsivoglia attività di natura imprenditoriale né partecipa sotto qualsiasi forma o moda­lità all'attività di impresa svolta da altri soggetti, è apo­litica e apartitica ed è rappresentativa della generalità dei medici oculisti italiani e dei cultori della materia, in­dipendentemente dalle loro forme di collaborazione e di di­pendenza con strutture del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, con istituzioni pubbliche o private, assistenzia­li, universitarie, di ricerca od altre, anche internazionali. L'Associazione ha le seguenti finalità sociali, tutte intese come tra loro collegate: 
- tutela e salvaguardia della salute visiva della colletti­vità, ispirandosi ai principi della prevenzione, cura e ria­bilitazione sanciti nelle convenzioni internazionali e nella Costituzione italiana in materia di diritto alla salute; 
- promozione della scienza oftalmologica attraverso la ricer­ca, la formazione, l'aggiornamento scientifico e culturale dei medici oculisti anche tramite il loro costante adeguamen­to all'evoluzione delle metodologie cliniche, diagnostiche e terapeutiche; ed anche in relazione all'evoluzione delle pre­visioni normative in materia di cosiddetta educazione conti­nua del medico; rapporti con tutte le istituzioni nazionali e regionali, e con le Associazioni comunque dedicate al be­nessere visivo; 
- tutela e difesa degli interessi morali e professionali in ge­nere dei medici oculisti e nonché vigilanza sul rispetto dei principi etici e deontologici che devono presiedere alla lo­ro attività. Per realizzare le finalità di cui al presente articolo, l'Associazione adotta ogni attività ed iniziativa ritenuta idonea ad incrementare, qualificare e tutelare la scienza e la professione oftalmologica. Per il raggiungimen­to di tali obiettivi l'Associazione potrà: 
a) organizzare e patrocinare convegni, conferenze, dibatti­ti, corsi e seminari riguardanti ogni problematica scientifi­ca di interesse per l'oftalmologia; 
b) organizzare e patrocinare, anche a favore di singoli ri­cercatori, corsi di studio e protocolli di ricerca in disci­pline oftalmologiche presso istituzioni pubbliche e private sanitarie, universitarie, di ricerca ed affini; 
c) organizzare e promuovere rilevazioni sull'andamento epide­miologico delle patologie oculistiche ed in genere sulla sa­lute visiva della popolazione; 
d) organizzare e promuovere iniziative editoriali con qualun­que mezzo a disposizione, connesse agli scopi sociali, quali la pubblicazione di riviste anche periodiche sull'attività dell'Associazione e scientifica nazionale su quant'altro riguarda l'evoluzione ed internazionale dell'oftalmologia, di atti di convegni e seminari, di risultati di studi e ricerche, nonché l'istituzione di biblioteche, banche dati ed affini; 
e) elaborare linee guida in collaborazione con le istituzio­ni nazionali ad esse preposte, le Agenzie per i Servizi Sani­tari Regionali e con altre società scientifiche; 
f) promuovere borse di studio, assegni di ricerca, dottorati di ricerca e finanziamenti per posti di ricercatore in isti­tuzioni italiane e straniere finalizzati al conseguimento di risultati rilevanti per la salute visiva istituendo anche rapporti di collaborazione con altre società ed organismi scientifici; 
g) organizzare sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte dalle strutture adattività oftalmologi­ca; 
h) promuovere il collegamento la collaborazione e l'inter­scambio scientifico e culturale con Enti Nazionali ed Esteri operanti con finalità analoghe alle proprie; 
i) organizzare e promuovere campagne di sensibilizzazione so­ciale per la tutela preventiva della saluta visiva e sulle malattie oculari ovvero partecipare alle stesse, anche attra­verso corsi formativi per le vie del sistema scolastico na­zionale; 
j) favorire l'elevata qualità della informazione scientifica al fine di garantire la qualità delle prestazioni oftalmolo­giche; 
k) favorire e promuovere la ricerca scientifica, farmacologi­ ca e tecnologica nel settore; 
l) intraprendere ogni iniziativa idonea a favorire il colle­ gamento di tutti gli associati ovunque professino; 
m) finanziare le attività sociali attraverso i contributi de­ gli associati e/o di Enti pubblici nonché di soggetti priva­ti; n) finanziare le attività di cosiddetta formazione professio­nale continua (ECM) nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dagli Organi competenti. L'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tute­la sindacale degli associati e, comunque, non svolge, diret­tamente o indirettamente, attività sindacale e di contratta­zione collettiva. Per corrispondere alle finalità statutarie sopra enunciate, l'Associazione si adopera per altro nella tutela e nella difesa degli interessi morali e professionali della generalità dei soci, di gruppi di essi ovvero anche di singoli qualora tale tutela e difesa assumano rilievo genera­ le, corrispondano alle finalità sociali e non contrastino con gli interessi della generalità o dei gruppi; ed inoltre nella difesa dell'associazione da attività ad essa contrarie promosse da altre associazioni. Per il raggiungimento delle finalità sociali e per la realizzazione delle attività ad es­ se funzionali sopra enunciate, l'Associazione assicura i rap­porti con le istituzioni in genere con le organizzazioni e le autorità sanitarie internazionali e nazionali, in partico­lare con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), l'Unione Europea Medici Specialisti (U.E.M.S.), l'European Board of Ophthalmology (E.8.O.) e l'International Council of Ophthalmology (ICO), con il Ministero della Salute, con il Ministero dell'Istruzione e quello dell'Università e della Ricerca, con le Regioni e con le Autorità Sanitarie in gene­rale, nonché con gli organismi della Comunità Europea ed in­ternazionali deputati alla tutela della salute generale e della salute visiva in particolare. L'Associazione potrà al­tresì integrare - in modo permanente ed anche secondo contin­genti opportunità - la propria attività con quella di altri enti ed associazioni scientifiche e professionali del setto­re, internazionali, europee ed italiane, promuovendo anche l'istituzione di associazioni federative di coordinamento con altre associazioni e società medico-scientifiche e/o ade­rendo ad altre associazioni del genere quando già esistenti. 

ART. 5) Nello spirito del perseguimento delle finalità e attività istituzionali elencate nel precedente art. 4) l’Associazione organizza almeno un congresso nazionale annuo da effettuarsi nella sede e nel periodo determinati dal Consiglio Direttivo. 

SOCI

ART. 6) L’associazione può avvalersi di attività di volontariato da parte di soci e terzi, e solo per questi ultimi anche attività retribuite, nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni. 

ART. 7) L’associazione è composta dai soci ordinari e dai soci benemeriti con uguali diritti e doveri ed effettività del rapporto associativo. 

Possono far parte dell’Associazione, indipendentemente dalla partecipazione ad altre società scientifiche:

 • come soci ordinari le persone fisiche che siano specialisti o specializzandi in oftalmologia, gli ortottisti,  le associazioni ed enti del terzo settore senza scopo di lucro (nei limiti di legge) che abbiano relazione con il campo oftalmologico e che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini previsti dal presente Statuto.

 • come soci benemeriti coloro che, anche non oculisti, abbiano promosso, in qualità di cultore della materia, il progresso scientifico e la difesa dei principi etici e deontologici dell’oftalmologia o si siano comunque distinti per l’impegno profuso nelle finalità dell’Associazione. 

Tutti i soci devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione; 

b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni. 

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. 

Gli Enti e le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante, che è portatore nelle votazioni assembleari di un solo voto. 

ART. 8) Tra tutti i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. 

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione. Tutti i soci regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee. 

ART. 9) Per essere ammessi come socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all’Associazione e versare la quota annuale così come fissata dal Consiglio Direttivo. 

La domanda di adesione dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni: 

a. nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, o denominazione per le persone giuridiche, sede legale, codice fiscale; 

b. dichiarazione di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto, al Regolamento ed alle deliberazioni degli organi sociali. 

E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare l’ammissione entro la prima riunione utile. 

In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all’Assemblea ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo. 

La nomina dei soci benemeriti viene proposta, con parere motivato, dal Consiglio Direttivo all’Assemblea che l’approva a maggioranza. 

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo; all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quello ordinario annuale. 

ART. 10) Lo status di socio si perde per il mancato pagamento della quota associativa annuale e per recesso, dimissioni o esclusione. I soci sono esclusi per i seguenti motivi: 

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali; 

b. quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa annuale. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa annuale; 

c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome. 

La procedura di esclusione è avviata dal Consiglio Direttivo, previa proposta del collegio dei probiviri, a maggioranza dei suoi membri e comunicata al socio tramite posta raccomandata o PEC agli indirizzi dello stesso conosciuti dall’Associazione; il socio ha trenta giorni di tempo per far pervenire le sue difese tramite posta raccomandata presso la sede dell’Associazione o tramite PEC all’indirizzo della medesima. 

In caso di mancato accoglimento delle difese il Consiglio Direttivo, con motivazione, e con la maggioranza dei ¾ dei presenti può disporre il provvedimento di espulsione del socio o, in caso di minor gravità delle violazioni, sempre con motivazione e medesima maggioranza il provvedimento di sospensione per un periodo di tempo determinato o di censura. 

Nel caso di sospensione (e di espulsione) del socio restano comunque attive eventuali polizze assicurative comunque stipulate, fino alla loro scadenza naturale. 

I provvedimenti di sospensione e / o espulsione devono avere carattere eccezionale e devono comunque essere ratificati dall’assemblea dei soci. 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell’Associazione sono: 

• L’Assemblea dei Soci 

• Il Consiglio Direttivo 

• Il Presidente 

• Il Segretario Tesoriere 

• Il Collegio dei Revisori o Revisore unico;

• Il Collegio dei Probiviri 

Tutte le cariche non sono retribuite fatta eccezione per i membri del Collegio dei Revisori o per il Revisore unico. Tutti i componenti degli organi sociali, ed in genere tutti i soci, in questo caso previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, che sostengono spese per specifico incarico dell’Associazione e nell’interesse di essa, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento, 

Gli eventuali incarichi retribuiti e i relativi emolumenti dovranno essere pubblicati sul sito web istituzionale dell’Associazione. 

ART. 16) L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione. 

All’Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. 

All’Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti: 

a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

b. eleggere il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori o il Revisore unico; 

c. approvare le linee generali del programma di attività dell’associazione; 

d. approvare il Regolamento di attuazione dello Statuto predisposto e proposto dal Consiglio Direttivo, e le sue eventuali successive modifiche disposte e proposte dallo stesso; 

e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; 

f. approvare la nomina dei soci benemeriti; 

g. ratificare l’iscrizione dei soci ordinari. 

All’Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti: 

h. deliberare sullo scioglimento dell’associazione;

i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo. 

L’avviso di convocazione dovrà essere effettuato in forma scritta e comunicato ai soci, mediante affissione presso la sede dell’Associazione e pubblicazione sul sito web istituzionale della stessa e, eventualmente con qualunque altro mezzo, secondo le modalità previste nel Regolamento, almeno trenta giorni prima della data fissata e deve contenere i punti all’ordine del giorno, definiti dal Consiglio Direttivo, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione. ART. 13) L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo e preventivo possono essere approvati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. 

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata anche ogni qual volta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Revisore unico. 

In questi casi i richiedenti hanno anche la facoltà di convocare l’assemblea e di indicare i punti all’ordine del giorno. 

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente che nomina a sua volta il Segretario come verbalizzante. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea. 

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni per il rinnovo degli organi sociali e pubblicato integralmente sul sito web dell’associazione. 

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, e può tenersi anche in audio/video conferenza e/o con modalità informatiche, purché tali strumenti siano in grado di garantire l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione alla discussione e l’esercizio del diritto di voto. 

ART. 14) Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all’art. 21 cod. civile. 

L’Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni saranno valide e adottate a maggioranza semplice dei presenti. Ciascun socio può farsi rappresentare nell’assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di un socio. 

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. 

L’Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno 6/10 (seidecimi) degli associati e potrà deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

 

 

Nel caso in cui l’assemblea ordinaria o straordinaria sia stata convocata in audio/video conferenza e/o con modalità informatiche, la presenza da remoto potrà essere rilevata anche attraverso modalità informatiche che consentano in modo automatico la individuazione dei partecipanti ed il loro numero.
Se i partecipanti da remoto sono almeno i sei decimi degli iscritti,  l’assemblea straordinaria è validamente costituita e si procederà alle operazioni di voto, sempre per via telematica, al termine della trattazione di ciascun punto all’ordine del giorno.
Per il caso in cui i partecipanti da remoto  all’assemblea straordinaria non raggiungano il quorum dei sei decimi, il Consiglio Direttivo provvede ad indicare un termine non superiore ai dieci giorni a partire dalla chiusura del dibattito e della riunione in video conferenza entro cui i soci potranno  esprimere il loro voto sui singoli punti all’ordine del giorno  con modalità informatiche idonee a garantire l’individuazione del socio votante e l'assoluta segretezza del voto sino al momento dello spoglio anche rispetto agli stessi amministratori eo scrutatori.
In ogni caso l’assemblea straordinaria con modalità telematiche si intende validamente costituita se alla votazione telematica partecipano almeno i sei decimi dei soci e  le proposte di deliberazione dell’assemblea straordinaria in video conferenza  si intendono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza  dei soci votanti.
Lo spoglio dei voti avverrà nella data prestabilita all’atto della convocazione, avanti a Notaio e con le modalità da questo stabilite.
Deve altresì essere garantita a tutti i soci la possibilità di assistere attraverso collegamento da remoto alle operazioni di spoglio.
Durante i giorni in cui è possibile esprimere il voto, sul sito web dell’associazione deve essere pubblicata ed accessibile per tutti i soci la registrazione di ogni attività svolta nel corso dell’assemblea telematica antecedentemente all’inizio della fase di votazione.”

 

 

ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti, ovvero con modalità telematiche nel caso in cui l’assemblea sia stata convocata in audio/video conferenza e/o con modalità informatiche

Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene sempre a scrutinio segreto, e in presenza, secondo le modalità previste nel Regolamento. 

ART. 16) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e, oltre allo stesso, da un numero minimo di dieci ad un numero massimo di venti consiglieri eletti dall’Assemblea tra i soci, e resta in carica per quattro esercizi. 

I membri del Consiglio decadono qualora siano assenti per tre volte consecutive, eccezione fatta per gravi motivi di salute o per l’adempimento autorizzato dal Consiglio Direttivo di mandati istituzionali. I membri del Consiglio sono immediatamente rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così nominato scade insieme a quelli rimasti, in carica previa ratifica della sua nomina da parte della prima Assemblea utile. 

Nel caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un numero pari alla metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo si procede ad elezioni suppletive. I membri così eletti scadono insieme a quelli rimasti in carica. 

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, nomina, a maggioranza semplice, fra i suoi membri il Vice Presidente Vicario, il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere. 

ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce, previa convocazione del Presidente, che ne concorda con lo stesso l’ordine del giorno, almeno una volta ogni tre mesi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, inoltre, ogni qual volta lo richieda la maggioranza dei propri componenti; in questo caso, qualora il Presidente non ottemperi alla convocazione, la stessa sarà validamente effettuata dai consiglieri richiedenti che definiscono l’ordine del giorno. 

La convocazione potrà avvenire tramite posta ordinaria, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata, o nelle altre forme eventualmente stabilite nel Regolamento, rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato anche telefonicamente. 

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, e può tenersi anche in audio/video conferenza e/o con modalità informatiche, purché tali strumenti siano in grado di garantire l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione alla discussione e l’esercizio del diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario. 

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. 

ART. 18) Il Consiglio Direttivo: 

a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci; 

b. svolge l’attività di gestione amministrativa e economica ordinaria e straordinaria dell’associazione e tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale; 

c. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; 

d. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; 

e. redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 

f. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; 

g. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere; 

h. delibera circa l’ammissione, la sospensione e l’espulsione dei soci;

i. promuove la riforma dello statuto e dei regolamenti laddove e quando ne ravvisi l’opportunità o la necessità. 

Il Segretario provvederà a pubblicare integralmente i verbali del Consiglio Direttivo sul sito web dell’Associazione. 

ART. 19) Il Presidente è eletto dall’Assemblea, dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile. Al Presidente compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale. 

Previa deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente conferisce mandato al difensore a stare in giudizio nelle liti attive e passive. 

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente Vicario. 

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo dopo aver concordato sempre con il Consiglio Direttivo l’ordine del giorno. 

Il Presidente e il Segretario Tesoriere curano l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorvegliano il buon andamento amministrativo dell’Associazione, e verificano, insieme al Consiglio Direttivo l’osservanza dello statuto e dei regolamenti. 

Al presidente e al Segretario Tesoriere vengono altresì attribuiti, disgiuntamente tra loro, tutti i poteri relativi alla gestione finanziaria dell'associazione e in particolare potranno sia aprire che chiudere conti correnti bancari ed operare sugli stessi per l’attività ordinaria, mentre l’attività straordinaria dovrà essere preventivamente condivisa con il consiglio direttivo. 

ART. 20) Il Segretario Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione a maggioranza semplice, cura l’attività amministrativa dell’associazione e ne cura e tiene la corrispondenza.

Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e i registri contabili e tiene la contabilità curando la conservazione della relativa documentazione. 

Il Segretario cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. 

ART. 21) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea, anche tra persone non socie, tra i professionisti iscritti al Registro dei Revisori Legali istituito presso il MEF. 

Il Collegio dei Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni. 

Il Collegio dei Revisori, o il Revisore unico: - controlla l’amministrazione dell’Associazione; - vigila sull’osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; - accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio. 

Il Collegio dei Revisori o il Revisore unico, possono, nell’ambito delle loro funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. 

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, vengono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, e durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. 

Il compenso dei Revisori viene deliberato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ed hanno diritto ai rimborsi spese secondo le modalità previste per i componenti del Consiglio Direttivo. 

ART. 22) Il Comitato Scientifico è composto da un Coordinatore e, oltre allo stesso, da 8 a 10 componenti; sia il coordinatore che i suddetti componenti del Comitato Scientifico vengono nominati dal Consiglio Direttivo tra i soci; sia il coordinatore che il Comitato restano in carica per quattro esercizi e decadono quando decadrà il Consiglio Direttivo. 

Il Comitato Scientifico ha il compito di verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Al Comitato Scientifico spetta la attribuzione della redazione di linee guida o di indirizzo clinico-diagnostico e terapeutico in campo oftalmologico e della salute visiva. Al Comitato Scientifico spetta la preparazione del Programma Scientifico del Congresso Annuale e di ogni attività educazionale della Associazione 

ART. 23) Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico al momento dell’insediamento dovranno rendere una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi con i fini sociali e di assenza di sentenze di condanne passate in giudicato in relazione all’attività dell’associazione. Nel caso di eventuale sopravvenuta sussistenza di un conflitto di interesse con le finalità della associazione, l’interessato dovrà astenersi dall’esprimere il suo voto in materia o comunque partecipare all’attività che possa rappresentare detto conflitto. Nel caso di sussistenza di condanne passate in giudicato come sopra individuate l’interessato non potrà accettare la carica o, se successiva, dovrà presentare le proprie dimissioni. 

ART. 24) Le attività scientifiche svolte dalla Associazione sono pubblicate sul sito web istituzionale, che viene costantemente aggiornato. 

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 25) Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito: 

a. dal fondo di dotazione iniziale di euro 21.000,00 (ventunomila virgola zero zero); 

b. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione; 

c. da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio; 

d. da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti. 

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da: 

a. dai contributi annuali e straordinari degli associati; 

b. dai contributi dei privati; 

c. dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; 

d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione; e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; 

Art. 26) Le somme versate per le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili. 

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 27) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all’Associazione. 

I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia richiesta; le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente. 

ART. 28) Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, unitamente al bilancio preventivo, deve essere: 

a. redatto secondo le modalità indicate dall’art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e le linee guida definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

b. presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo; 

c. trasmesso ai Revisori almeno trenta giorni prima dell’Assemblea che deve discuterlo; 

d. approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro il 160 giorni dalla chiusura dell’esercizio; 

e. pubblicato sul sito web istituzionale dell’Associazione; 

f. depositato presso il RUNTS. 

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. 

L’Assemblea delibera in merito agli eventuali avanzi di gestione al fine di destinarli alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ assolutamente vietata la distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai soci durante la vita sociale 

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 29) Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria validamente costituita con la presenza di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

ART. 30) In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. 

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 31) All’atto della costituzione si istituisce il Primo Consiglio Direttivo, il Primo Presidente e il primo Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, nell’intento di dare immediata operatività alla Associazione stessa. Tutti resteranno in carica per quattro anni, ad eccezione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico, che resteranno in carica per tre anni, e saranno immediatamente rieleggibili. 

ART. 32) Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall'assemblea, dura in carica tre anni e i suoi componenti saranno rieleggibili. 

Sarà composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti scelti fra gli associati. Non potranno essere nominati probiviri i componenti del Consiglio Direttivo. 

Il collegio nomina nel suo seno il proprio Presidente e il proprio Segretario comunicandone i rispettivi nominativi al Presidente e al Segretario dell’associazione. 

Il Collegio viene convocato dal Presidente e/o su richiesta scritta e motivata anche di un solo socio, in regola con la quota associativa. 

L’avviso di convocazione è fatto con posta ordinaria o elettronica certificata entro 20 giorni dalla richiesta e deve indicare l’elenco degli elementi posti all’ODG, data, ora e luogo della riunione. 

Il Collegio è validamente costituito in prima convocazione quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti, in seconda convocazione il Collegio è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti, con un minimo di tre. Il Collegio decide a maggioranza dei presenti. A parità di voto prevale il voto del presidente. 

Al collegio dei Probiviri è rimessa la composizione delle controversie relative alla vita sociale tra gli associati e tra gli associati e l’associazione. 

Il collegio dei probiviri esercita la vigilanza sul rispetto e sull’osservanza da parte degli iscritti delle norme statutarie e delle norme regolamentarie e delle norme deontologiche. Il collegio potrà, per gravi e giustificati motivi quali l’indegnità, la grave inosservanza delle norme statutarie e regolamentarie, e sentiti gli interessati, proporre una misura disciplinare nei confronti di un socio al consiglio direttivo, che potrà deliberare un provvedimento disciplinare secondo le maggioranze previste. 

Il collegio, previo tentativo di bonaria composizione della controversia, potrà proporre al consiglio direttivo di comminare le seguenti sanzioni disciplinari: 

a. Richiamo 

b. Sospensione 

c. Esclusione 

Il segretario del Collegio, trasmetterà copia del verbale e delle risoluzioni adottate, al Presidente e al Segretario dell’associazione. 

Inoltre il Presidente del Collegio dovrà relazionare all’assemblea sul rispetto dello statuto e del regolamento da parte degli organi dell’associazione. 

ART. 33) L’Associazione, nello spirito di fornire il massimo sostegno a coloro che con abnegazione hanno dato vita alla associazione stessa tutelerà sotto ogni profilo i suoi Soci Fondatori 

ART. 34) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.