Si avvicina il termine del triennio formativo 2023-2025 e con esso anche l’effettiva operatività della norma introdotta ex art. 38bis D.L. 152/2021 convertito nella legge n. 233/2021 che recita testualmente: “
…, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina…”